Apertura, subingresso, trasferimento, nomina - variazione - revoca rappresentante, variazioni societarie
Per aprire, subentrare, trasferire, nominare – variare – revocare il rappresentante, apportare modifiche societarie (modifica del legale rappresentante, modifica degli amministratori, …), relativamente ad un’attività di scuola di cambiavalute occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti.
Le fattispecie sopra indicate assoggettate a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Sono quindi soggette a procedimento automatizzato. La SCIA non è assoggettata a marca da bollo.
Termini di conclusione del procedimento
La presentazione della SCIA e il conseguente rilascio di una ricevuta da parte dell’Amministrazione consente all’interessato di effettuare fin da subito quanto segnalato.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
Maggiori informazioni sulla SCIA.