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Animali d’affezione Allevamento, toelettatura e vendita

Tutte queste attività sono subordinate ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti.

L’autorizzazione può essere rilasciata anche a chi non sia medico, purché la struttura risulti diretta
da un medico.
I responsabili degli esercizi devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Per toelettatura si intende l’insieme di operazioni che mantengono pulito, ordinato e all’occorrenza ben acconciato il mantello dell’animale da compagnia.

Gli animali da compagnia sono quelli tenuti dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari; sono compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità, ecc.

Si parla di "toelettatura da esposizione" quando un cane di razza da concorso cinofilo è toelettato per mettere in risalto le caratteristiche previste dallo standard della razza di appartenenza.

I responsabili delle strutture di vendita e toelettatura devono avvalersi di un medico veterinario libero professionista iscritto all’Albo, che garantisca l’assistenza veterinaria.

Il responsabile di un centro di addestramento deve fornire il curriculum degli addestratori che operano nella struttura, i quali sottoscrivono impegno a non utilizzare metodi coercitivi di addestramento o tali da esaltare l’aggressività degli animali, garantendone le condizioni di benessere ed il rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche.

Viene anche definita in questa procedura, ai fini dell’ottenimento della autorizzazione sanitaria, l’attività di detenzione ed esposizione di animali in occasione di eventi.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
diritti SUAP (se richiesti)
diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 7 Settembre 2021 alle 17:05

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