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Accensione fuochi d’artificio Spettacolo pirotecnico

Per effettuare l’accensione dei fuochi d’artificio occorre ottenere una autorizzazione ai sensi dell’ Art. 57 T.U.L.P.S. rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e nei Comuni nei quali non è presente l’autorità di P.S. (questore o commissario di P.S.) dal Sindaco.

La licenza può essere richiesta dal pirotecnico o da un dipendente del pirotecnico titolare di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. o da chiunque sia in possesso di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. e di nullaosta ex Art. 55 T.U.L.P.S. all’acquisto del materiale pirotecnico.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare un’attività di accensione fuochi d’artificio, occorre essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall’ Art. 11 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti professionali: la licenza può essere richiesta dal pirotecnico o da un dipendente del pirotecnico titolare di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. o da chiunque sia in possesso di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. e di nullaosta ex Art. 55 T.U.L.P.S. all’acquisto del materiale pirotecnico.

Verifica idoneità del sito: l’autorizzazione per l’accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell’idoneità dei siti e delle misure di sicurezza in base all’entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 2 Settembre 2021 alle 11:58

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