Procedura abilitativa semplificata (PAS)
Per depositare la procedura abilitativa semplificata occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti.
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3092 – Procedura abilitativa semplificata (SCIA – PAS) |
Termini di conclusione del procedimento
Se, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, il soggetto proponente non riceve un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si considera perfezionato senza prescrizioni, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 8 del D.Lgs. 190/2024.
Nel caso in cui l’immobile o l’area oggetto dell’intervento sia soggetto a vincoli specifici (ad esempio relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, ecc.), si applicano i termini stabiliti dalle procedure previste ai commi 7 e 8 dell’art. 8 del D.Lgs. 190/2024.
Come indicato al comma 9 dello stesso articolo, una volta trascorsi i termini di cui ai commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia stato notificato un provvedimento di diniego, il soggetto proponente deve richiedere la pubblicazione dell’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo sul Bollettino Ufficiale della regione competente. Tale avviso deve contenere la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione.
Il titolo abilitativo acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta. Da quel momento, il titolo diventa opponibile ai terzi e decorrono i termini per eventuali impugnazioni.